Rifiuti, TAR Lazio annulla le autorizzazioni all’impianto Ecosystem di Pomezia
Accolto il ricorso di RIDA Ambiente contro i provvedimenti del 2019, i magistrati rilevano l'assenza del trattamento biologico e sollevano interrogativi sulle procedure autorizzative regionali
di Redazione 12 ottobre 2026 2 min di lettura
Il TAR Lazio ha annullato le autorizzazioni all'impianto di trattamento rifiuti Ecosystem di Pomezia, accogliendo il ricorso di RIDA Ambiente S.r.l. La sentenza, pubblicata il 12 ottobre 2026, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti della Regione Lazio, evidenziando la mancanza della sezione di stabilizzazione biologica nell'impianto, ritenuta essenziale per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Nonostante la difesa di Ecosystem, il TAR ha confermato le criticità sollevate dall'ARPA Lazio e ha riconosciuto l'interesse di RIDA Ambiente, sottolineando come l'operatività dell'impianto potesse danneggiare la sua competitività nel mercato. La decisione chiude una lunga controversia e mette in luce le responsabilità delle amministrazioni nel rilascio di autorizzazioni ambientali.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da RIDA Ambiente S.r.l., annullando le autorizzazioni rilasciate alla società Ecosystem S.p.A. per un impianto di trattamento rifiuti situato a Pomezia, in via della Solforata. La decisione è contenuta nella sentenza n. 15910/2026, pubblicata il 12 ottobre 2026, che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti autorizzativi emanati dalla Regione Lazio.
La vicenda giudiziaria si trascinava dal 2019, anno in cui RIDA Ambiente aveva impugnato l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa a Ecosystem per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati. Il TAR aveva inizialmente dichiarato inammissibile il ricorso, limitando la legittimazione di RIDA Ambiente alla sola tutela risarcitoria. Tuttavia, nel dicembre 2025, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9817, aveva annullato tale pronuncia, riconoscendo la piena legittimazione della società concorrente a contestare direttamente le autorizzazioni rilasciate.
Nel merito, il TAR ha accolto le censure di RIDA Ambiente, evidenziando come l'impianto autorizzato fosse privo della sezione di stabilizzazione biologica, elemento considerato essenziale per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Secondo il Collegio, tale carenza rendeva l'impianto non conforme alle migliori tecniche disponibili e, quindi, non idoneo a garantire un adeguato livello di tutela ambientale.
A rafforzare questa valutazione è intervenuto anche il parere dell'ARPA Lazio, che aveva rilevato criticità nella configurazione tecnologica dell'impianto. In particolare, l'Agenzia aveva evidenziato come la mancanza della stabilizzazione biologica impedisse all'impianto di allinearsi agli standard richiesti per il trattamento dei rifiuti indifferenziati.
Il TAR ha inoltre respinto la difesa di Ecosystem, che aveva sostenuto l'irrilevanza della stabilizzazione biologica sulla base della composizione dei rifiuti conferiti, caratterizzati da una percentuale di materiale organico inferiore al 15%. Il Collegio ha ritenuto che tale argomento non fosse sufficiente a superare le criticità strutturali evidenziate dall'ARPA e dalla normativa tecnica di riferimento.
La sentenza riconosce espressamente l'interesse di RIDA Ambiente, evidenziando come l'attività dell'impianto concorrente, autorizzato in assenza dei requisiti tecnici richiesti, avrebbe potuto determinare un danno economico alla società ricorrente. Secondo il TAR, l'esercizio di un impianto in violazione delle migliori tecniche disponibili avrebbe potuto incidere sulle condizioni del mercato della gestione dei rifiuti, compromettendo la posizione competitiva di RIDA Ambiente.
Il Collegio ha tuttavia rinviato a un distinto giudizio l'eventuale esame delle richieste di risarcimento dei danni avanzate dalla ricorrente, limitandosi in questa sede all'annullamento degli atti autorizzativi.
La decisione del TAR pone fine a una lunga controversia amministrativa e richiama l'attenzione sul ruolo delle amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni ambientali. Secondo il Tribunale, la Regione Lazio avrebbe rilasciato i titoli autorizzativi nonostante le criticità tecniche emerse nel corso dell'istruttoria, determinando una situazione di illegittimità successivamente confermata dalla sentenza.
Con la pronuncia pubblicata il 12 ottobre 2026, il TAR Lazio ha quindi accolto il ricorso di RIDA Ambiente, dichiarando fondati i motivi dedotti dalla società e sancendo l'illegittimità degli atti autorizzativi impugnati.
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